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Studio Legale Calcagno – il blog

Legge Pinto: equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo

25/11/2014

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La legge 24 marzo 2001, n. 89 – nota come Legge Pinto, dal nome del senatore Michele Pinto firmatario del disegno di legge – riconosce il diritto ad un'equa riparazione a favore di chi abbia subito un danno per il mancato rispetto dei termini di ragionevole durata dei procedimenti di cui all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.

La legge stabilisce anche i criteri per la determinazione della riparazione e fissa i limiti di ragionevolezza della durata dei procedimenti giudiziari.

In particolare, l'art. 2 c. II bis dispone che si deve considerare rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel  giudizio di legittimità, e quindi complessivamente un limite di sei anni.

L'entità della riparazione è fissata dalla legge in una somma non inferiore ai 500 Euro e non superiore ai 1.500 Euro per ogni anno o frazione d'anno superiore ai sei mesi che ecceda il termine di ragionevole durata di cui sopra.

La procedura per l'ottenimento della riparazione deve essere radicata, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando la decisione che conclude il procedimento per cui si ricorre sia diventata definitiva, con ricorso rivolto alla Corte d'appello competente per territorio.

Deve farsi riferimento, per la determinazione della Corte d'appello competente, all'art. 11 del codice di procedura penale, all'art. 1 delle norme di attuazione dello stesso codice ed alla tabella ivi allegata, e che si riporta di seguito:

Roma –> Perugia
Perugia –> Firenze
Firenze –> Genova
Genova –> Torino
Torino –> Milano
Milano –> Brescia
Brescia –> Venezia
Venezia –> Trento
Trento –> Trieste
Trieste –> Bologna
Bologna –> Ancona
Ancona –> L'Aquila
L'Aquila –> Campobasso
Campobasso –> Bari
Bari –> Lecce
Lecce –> Potenza
Potenza –> Catanzaro
Cagliari –> Roma
Palermo –> Caltanissetta
Caltanissetta –> Catania
Catania –> Messina
Messina –> Reggio Calabria
Reggio Calabria –> Catanzaro
Catanzaro –> Salerno
Salerno –> Napoli
Napoli –> Roma

Pertanto, per esempio e con riguardo ai distretti di Corte d'appello nei quali opera più frequentemente lo Studio Legale Calcagno, il ricorso relativo ad un procedimento che ha superato i termini di durata per il quale era competente la Corte d'appello di Firenze dovrà essere presentato alla Corte d'appello di Genova, mentre il ricorso relativo ad un procedimento per cui era competente la Corte d'appello di Genova andrà proposto a Torino.

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    Salvo indicazione contraria tutti gli articoli sono redatti dall'Avv. Francesco Calcagno.

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